Da quando parte la copertura assicurativa?

Da quando parte la copertura assicurativa?

Da quando parte la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa automobilistica decorre normalmente dalla mezzanotte del giorno del pagamento del premio. Ma se l'impresa intende anticipare la tutela del cliente ha facoltà di indicare un orario diverso nel certificato di assicurazione.

Quanti giorni si può circolare con l'assicurazione scaduta?

4 Assicurazione auto scaduta: quanti giorni di copertura sono previsti. Il termine di tolleranza, che decorre dalla scadenza, è di 15 giorni, durante il quale l'assicurazione continua ad essere valida.

Che cos'è il periodo di ultrattività?

Il termine ultrattività indica una garanzia postuma. L'utilità di tutelarsi con un'ultrattività decennale sta nel fatto che si è coperti nel caso in cui dovesse pervenire una richiesta di risarcimento danni nei 10 anni successivi alla chiusura della propria attività.

Cosa vuol dire dalle ore 24 del giorno?

Solitamente la polizza produce i propri effetti dalle ore 24 del giorno indicato: ad esempio, se l'assicurazione scade a mezzanotte del 4 ottobre, come decorrenza della nuova polizza sarà indicato nuovamente la mezzanotte dello stesso giorno, per evitare di rimanere privi di copertura.

Cosa succede se si guida con l'assicurazione scaduta?

L'articolo 193 del Codice della Strada impone a tutti i guidatori di essere in regola con la polizza RC Auto: chi circola senza copertura (o con l'assicurazione scaduta) è soggetto, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, ad una sanzione che varia dagli 866 ai 3.464 euro.

Cosa significa per sinistro e per anno assicurativo?

Il massimale di rimborso è il limite massimo fino a cui la Compagnia garantisce la copertura assicurativa per sinistro e per anno (o scadenze temporali inferiori nel caso di assicurazioni non annuali, come ad es. le semestrali, trimestrali, etc.).

Quale limite è previsto all'art 1917 terzo comma del codice civile riguardo alle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato?

Quanto alle spese legali, l'art. 1917 c. 3 c.c. dispone che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti di ¼ della somma assicurata.

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